Protezione umanitaria: occorre valutare il serio interesse dello straniero ad integrarsi

Con sentenza n. 1882 del 4 maggio 2017, la Corte d’Appello di Milano, ribaltando in parte la decisione del Tribunale di primo grado, ha accolto l’impugnazione proposta da un cittadino nigeriano il quale si era visto rigettare la domanda per lo status di rifugiato politico.
La Corte, infatti, rivalutando la vicenda nel merito, ha ritenuto che sussistono apprezzabili ragioni per riconoscere la protezione umanitaria tutte quelle volte in cui “un rinvio nel paese d’origine comporterebbe la perdita di opportunità apprezzabili sotto un profilo etico-giuridico”.
Nel caso di specie, in particolare, il Collegio ha riscontrato nello straniero “un serio interesse ad integrarsi nel territorio e con la comunità del paese ospitante”, essendo lo stesso orientato a nuove aspettative di vita cui non potrebbe aspirare nel proprio paese d’origine.

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